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ISI INAIL 2024 - PROGETTI DI BONIFICA DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

ISI INAIL 2024 - PROGETTI DI BONIFICA DI COPERTURE CONTENENTI AMIANTO

dicembre 18, 2024
L’INAIL mette a disposizione delle imprese un contributo a fondo perduto pari al 65% per la rimozione ed il rifacimento delle coperture contenenti amianto.

Il contributo massimo ottenibile è di € 130.000,00 (65% di una spesa pari o superiore ad € 200.000,00). 

La presentazione della domanda deve essere effettuata entro il mese di maggio e l’investimento potrà essere avviato non prima di luglio 2025.

Sono ammissibili le spese per la rimozione di coperture, sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto ed il rifacimento delle coperture.

Sono ritenute ammissibili, nel limite massimo del 10% del progetto, le spese tecniche utili alla realizzazione dell’investimento (redazione perizia asseverata, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, espletamento della pratica edilizia).

Le spese relative alla rimozione e rifacimento della copertura possono essere computate nella misura massima di 60 €/mq, comprensivi di:
  • spese per la rimozione della copertura in MCA;
  • spese per l’acquisto e la posa della nuova copertura e degli elementi accessori (lucernari, lattonerie, canali di gronda, ecc.);
  • spese edili accessorie (allestimento cantiere, opere provvisionali, ecc.) e per la predisposizione e presentazione del Piano di Lavoro all’organo di vigilanza;
  • spese per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.

In caso di sottocoperture e controsoffitti in cemento-amianto, le spese per la rimozione possono essere computate nella misura massima di 20 €/mq.

Requisiti per ottenere il contributo:
  • l’impresa deve essere iscritta al Registro delle imprese;
  • essere in possesso di DURC regolare ed aver pagato il diritto annuale camerale;
  • avere almeno un dipendente o soci lavoratori;
  • non aver beneficiato del medesimo contributo nelle edizioni ISI 2021, 2022, 2023;
  • il capannone oggetto di bonifica deve essere nelle disponibilità (in proprietà o con contratto di locazione o comodato in corso di validità) dell’impresa da prima di dicembre 2021;
  • la domanda di contributo deve essere presentata prima della realizzazione del progetto (anche il solo versamento di un acconto impedisce la possibilità di presentare la domanda);
  • è necessario effettuare sia la rimozione che lo smaltimento in discarica autorizzata (non è sufficiente l’incapsulamento ed il confinamento dei materiali rimossi);
  • gli interventi dovranno essere affidati a ditte qualificate e iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle categorie 10A o 10B per la rimozione e nella categoria 5 per il trasporto di amianto;
  • l’amianto da rimuovere deve rientrare in una delle seguenti categorie di silicati fibrosi:
    • actinolite d’amianto, n. CAS 77536-66-4;
    • grunerite d’amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;
    • antofillite d’amianto, n. CAS 77536-67-5;
    • crisotilo, n. CAS 12001-29-5;
    • crocidolite, n. CAS 12001-28-4;
    • tremolite d’amianto, n. CAS 77536-68-6.

Lo Studio rimane a disposizione per una valutazione gratuita del progetto e per l’eventuale istruttoria della domanda di contributo.

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